Policy AI per lo studio, in una bozza pronta da adattare.
Rispondi a cinque domande su persone, attività, strumenti e dati: ottieni undici sezioni che tengono insieme codice deontologico, GDPR e AI Act. Copia, scarica o stampa. Tutto nel browser, nessun dato inviato a un server.
- 11 sezioni, dalla verifica umana al registro dei sistemi
- Regole diverse se tratti dati ex art. 9 o dati fuori dall’UE
- Testo .txt da copiare, scaricare e stampare
- Avvisi sui punti da verificare prima dell’adozione
Dati dello studio
Professionisti, dipendenti e collaboratori, tirocinanti inclusi.
Nota operativa
Dati dei dipendenti dei clienti: chiarisci per iscritto i ruoli privacy con il datore di lavoro e limita l’AI agli adempimenti affidati, senza valutazioni sulle persone.
Policy interna sull’uso dell’intelligenza artificiale
Studio: [nome dello studio]
Versione 1.0 — bozza · 21/10/2026 · 6 persone nello studio
Bozza generata automaticamente: non è un parere legale né un documento approvato. Va adattata all'organizzazione dello studio, verificata con il consulente privacy e con le indicazioni dell'Ordine e approvata dal titolare prima dell’adozione. I riferimenti normativi sono aggiornati a ottobre 2026.
1. Scopo e ambito di applicazione
La presente policy disciplina l’uso dei sistemi di intelligenza artificiale (AI) nello studio [nome dello studio] da parte di professionisti, dipendenti, collaboratori e tirocinanti. Si applica a tutte le attività svolte con il supporto dell’AI, in particolare: Contabilità e bilancio, Dichiarativi e adempimenti fiscali e Consulenza del lavoro e paghe.
L’AI è ammessa esclusivamente per le attività strumentali e di supporto. L’esito della prestazione deve restare il risultato prevalente del lavoro intellettuale del professionista, al quale è vietato delegare alla macchina la valutazione o l’interpretazione di fatti e norme (art. 21, commi 8 e 9, codice deontologico CNDCEC, in vigore dal 21 novembre 2025; art. 13, comma 1, legge 132/2025).
- Conformità: rispetto del GDPR, dell’AI Act, della legge 132/2025 e del codice deontologico.
- Trasparenza: il cliente sa quali sistemi sono usati e come viene verificato il risultato.
- Controllo umano: nessun output è consegnato senza revisione di un professionista.
- Minimizzazione: si conferisce al sistema solo ciò che serve per la singola lavorazione.
- Riservatezza: valgono il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza anche verso i fornitori.
- Responsabilità: il professionista che firma la prestazione risponde del risultato; il ricorso all’AI non è mai esimente.
Il titolare individua tra i professionisti un referente per l’AI, che approva gli strumenti, tiene il registro, coordina la formazione e raccoglie le segnalazioni. I collaboratori usano solo gli strumenti approvati e segnalano anomalie o errori.
Restano fuori dall’ambito le attività personali, non legate allo studio. L’uso di strumenti AI non elencati nella sezione 2 è vietato finché il referente non li approva e non li iscrive nel registro.
2. Strumenti autorizzati e vietati
Sono autorizzati esclusivamente gli strumenti elencati in questa sezione, nella versione e con le credenziali approvate. Ogni nuovo strumento o nuova funzione AI segue la procedura di assessment iniziale: finalità, dati trattati, ruolo del fornitore, localizzazione, verifica contrattuale e iscrizione nel registro.
- Assistenti generalisti cloud: ammessi solo con account dello studio e con condizioni contrattuali che escludano l’addestramento sui dati conferiti. Si usano per bozze, sintesi, riscritture, traduzioni e spiegazioni su testi già anonimizzati; non per analisi di documenti integrali dei clienti.
- Funzioni AI del gestionale: si usano solo nello spazio dello studio (tenant) e per le finalità previste dal contratto; gli output restano bozze da verificare. Non si esportano dati verso moduli o add-on non autorizzati dal fornitore.
Sono vietati, senza necessità di ulteriori valutazioni:
- Account personali, gratuiti o consumer per attività dello studio: i dati conferiti possono essere usati per addestrare il modello o conservati senza garanzie.
- Estensioni del browser, plug-in, app di dettatura o assistenti vocali non approvati, anche se installati su dispositivi dello studio.
- Sistemi che producono decisioni su persone (ammissione, valutazione, selezione, affidabilità creditizia) senza intervento e verifica di un professionista.
- Sistemi che rientrano nelle pratiche vietate dall’art. 5 dell’AI Act (manipolazione, sfruttamento di vulnerabilità, classificazione biometrica per attributi sensibili, riconoscimento delle emozioni sul lavoro).
- Invio automatico di testi generati a clienti, enti o piattaforme senza revisione; caricamento di cartelle o archivi integrali del cliente.
- Uso di strumenti AI per attività non comprese nell’incarico o per finalità diverse da quelle dichiarate al cliente.
Gli output dell’AI sono sempre bozze. Prima dell’invio o della consegna vanno letti, corretti e verificati secondo la sezione 4; la responsabilità della prestazione resta del professionista che la sottoscrive.
3. Dati che non si inseriscono e anonimizzazione
Nei sistemi AI si inserisce il minimo necessario per la lavorazione. Prima del prompt si eliminano o si sostituiscono i dati che permettono di identificare una persona: nome e cognome, codice fiscale, indirizzo, email, telefono, IBAN, targa, numero di pratica. I numeri si aggregano quando il dettaglio non serve; gli allegati si privano dei metadati e delle parti non necessarie.
Anonimizzare non significa cambiare il nome: se il dato resta riconducibile a una persona, anche indirettamente, il GDPR continua ad applicarsi. La pseudonimizzazione riduce il rischio ma non sottrae il trattamento agli obblighi di sicurezza e di base giuridica (CNDCEC, Guida operativa IA #3, capitolo sull’anonimizzazione).
Non si inseriscono nei prompt, in nessuno strumento:
- Dati particolari ex art. 9 GDPR: salute, dati genetici e biometrici, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale, vita sessuale o orientamento sessuale.
- Dati relativi a condanne penali o reati (art. 10 GDPR).
- Credenziali, chiavi di accesso, token, codici OTP e credenziali dei gestionali o dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.
- Documenti integrali del cliente quando basta un estratto, e in ogni caso atti coperti dal segreto professionale non necessari alla lavorazione.
- Dati di minori, dati di persone estranee all’incarico e informazioni eccedenti rispetto alla finalità dichiarata.
- Dati dei dipendenti dei clienti non necessari allo specifico adempimento (ad esempio note disciplinari, certificati medici, dati sindacali).
Dati dei dipendenti dei clienti: si trattano solo per l’adempimento affidato (paghe, contributi, adempimenti previdenziali), con istruzioni scritte del cliente quando lo studio opera come responsabile del trattamento. Non si usano per profilazioni, valutazioni delle prestazioni o analisi delle persone; i fogli di calcolo con i dati dei dipendenti non si caricano su assistenti generalisti.
Anche i dati comuni sono dati personali: nome, codice fiscale, importi e coordinate bancarie insieme identificano il cliente. La regola pratica è conferire solo tabelle di numeri, voci di bilancio o testi privi di riferimenti, non il fascicolo del cliente.
4. Verifica umana e responsabilità professionale
Nessun output dell’AI è consegnato al cliente, inviato a un ente o usato per una scelta senza revisione di un professionista. Il professionista verifica i dati di partenza, i calcoli, le fonti normative e la coerenza delle conclusioni; il ricorso all’AI non è mai esimente dagli obblighi deontologici e di legge (art. 21, comma 9, codice deontologico).
- Riscontro dei numeri con il dato di origine (bilancio, estratto conto, registro, cedolino).
- Verifica delle fonti normative e di prassi su fonti ufficiali, con data di consultazione.
- Ricalcolo indipendente degli importi e delle imposte quando l’output contiene valori.
- Controllo che il testo non contenga dati personali non necessari, formule inventate o riferimenti normativi inesistenti.
- Rilettura delle conclusioni: l’AI può sbagliare in modo plausibile, quindi la verifica non è una lettura superficiale.
Per le lavorazioni più esposte (bilancio, dichiarativi, revisione legale) la verifica è svolta da un secondo professionista o comunque da una persona diversa da chi ha preparato il prompt, con annotazione del controllo.
Tracciabilità: per le lavorazioni assistite si conserva, nel fascicolo o nella cartella della pratica, una traccia essenziale del prompt, dell’output usato e del controllo effettuato, con data e iniziali di chi ha verificato. La traccia serve a dimostrare il presidio, non a conservare dati eccedenti.
Errori e incidenti: se un output errato è già stato consegnato, il professionista lo corregge, informa il cliente e registra l’evento. Se l’errore ha comportato un trattamento non autorizzato o una perdita di dati, il referente valuta la notifica all’autorità di controllo entro 72 ore quando ne ricorrono i presupposti (art. 33 GDPR) e adotta le misure correttive.
La responsabilità verso il cliente resta dello studio e del professionista che firma: non si trasferisce al fornitore dello strumento, che risponde per la propria parte secondo contratto e normativa.
5. Informativa al cliente
Il cliente e la parte assistita sono informati sui sistemi AI usati nell’erogazione della prestazione, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella documentazione prodotta (art. 21, comma 10, codice deontologico; art. 13, comma 2, legge 132/2025). L’informativa riguarda i sistemi e le cautele, non il contenuto dei prompt né i dati di altri clienti.
- Lettera d’incarico: elenco dei sistemi AI usati per l’incarico, finalità e modalità di verifica degli output.
- Documenti consegnati: quando l’AI ha contribuito in modo rilevante, una nota breve lo indica e specifica che il documento è stato verificato e sottoscritto dal professionista.
- Richiesta del cliente: lo studio fornisce l’elenco aggiornato dei sistemi usati per il suo incarico, con la descrizione delle cautele adottate.
- Informativa privacy: se cambiano finalità, categorie di dati o fornitori, l’informativa è aggiornata prima dell’avvio del nuovo trattamento.
Se il cliente interagisce direttamente con un sistema AI (ad esempio un assistente sul sito dello studio), la persona è informata che sta interagendo con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente (art. 50, par. 1, AI Act). Per i testi generati e pubblicati su questioni di interesse pubblico, la trasparenza è assicurata dalla revisione umana e dalla responsabilità editoriale dello studio, che resta identificabile (art. 50, par. 4, AI Act).
Se il cliente non vuole che l’incarico sia svolto con supporto AI, lo studio lo annota e organizza il lavoro senza questi strumenti, oppure valuta se l’incarico può essere eseguito alle condizioni richieste. La scelta del cliente è registrata nella pratica.
6. Fornitori e nomine ex art. 28 GDPR
Per ogni fornitore lo studio verifica se tratta dati personali dei clienti per conto dello studio: in questo caso è responsabile del trattamento e serve un contratto scritto, anche in forma elettronica, con il contenuto dell’art. 28, par. 3, GDPR. Se il fornitore determina autonomamente finalità e mezzi, è titolare e la verifica riguarda le informazioni rese agli interessati e le condizioni d’uso.
- Istruzioni documentate, limitate alle finalità dell’incarico e al trattamento dei dati conferiti.
- Riservatezza delle persone autorizzate e obblighi equivalenti per i sub-responsabili, autorizzati in anticipo.
- Misure di sicurezza adeguate (art. 32 GDPR) e notifica delle violazioni senza ingiustificato ritardo.
- Assistenza per i diritti degli interessati e per gli obblighi degli artt. 32-36 GDPR (sicurezza, violazioni, valutazione d’impatto, consultazione).
- Cancellazione o restituzione dei dati al termine del servizio e sorte dei backup.
- Informazioni necessarie a dimostrare la conformità e possibilità di svolgere verifiche e controlli.
- Divieto di usare i dati conferiti per addestrare modelli o per finalità proprie, salvo istruzione diversa e documentata.
Prima dell’attivazione lo studio raccoglie e conserva: condizioni contrattuali e allegati privacy, elenco dei sub-fornitori, luogo del trattamento, tempi di conservazione, possibilità di disattivare l’addestramento, modalità di cancellazione, referente per gli incidenti. Certificazioni come ISO/IEC 27001 o SOC 2 sono elementi di valutazione, non garanzie sufficienti da sole.
I fornitori dichiarano il trattamento all’interno dello Spazio economico europeo: lo studio conserva la documentazione della localizzazione e la ricontrolla a ogni cambio di sub-fornitore o di configurazione. Un fornitore che usa assistenza o infrastruttura fuori dallo SEE rientra nella disciplina dei trasferimenti e va trattato come tale.
Nessun fornitore è attivato senza contratto o accordo privacy verificato. L’esito della verifica e gli estremi dell’accordo sono riportati nel registro dei sistemi AI.
7. Valutazione d'impatto, quando serve
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) è richiesta quando un trattamento, per la sua natura, l’ambito, il contesto e le finalità, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in particolare se usa nuove tecnologie (art. 35, par. 1, GDPR). L’art. 35, par. 3, indica tre casi tipici: valutazione sistematica e approfondita di aspetti personali basata su trattamenti automatizzati con effetti giuridici, trattamento su larga scala di dati particolari o relativi a condanne, sorveglianza sistematica di zone accessibili al pubblico su larga scala. Vanno verificati anche gli elenchi pubblicati dall’autorità di controllo (art. 35, par. 4).
Se lo studio ha un responsabile della protezione dei dati, è consultato (art. 35, par. 2 e 9). Se dal rischio residuo deriva un rischio elevato in assenza di misure, si procede alla consultazione preventiva dell’autorità (art. 36). La valutazione descrive il trattamento, la necessità e la proporzionalità, i rischi per i diritti e le libertà e le misure adottate, con una data di revisione.
Se l’AI tratta dati dei dipendenti dei clienti (paghe, presenze, certificati), la valutazione va coordinata con il cliente: il datore di lavoro è di norma titolare del trattamento, lo studio può essere responsabile e deve attenersi alle istruzioni ricevute. Non si usano strumenti AI per valutare le persone o le prestazioni senza una base giuridica specifica e una valutazione dedicata.
Classificazione AI Act: la maggior parte degli usi di uno studio (sintesi, bozze, riconciliazioni, ricerche) non rientra nei sistemi ad alto rischio. Se invece l’AI serve a valutare l’affidabilità creditizia di persone fisiche o a selezionare personale, può ricadere nell’allegato III e comportare obblighi per chi la usa (art. 26 AI Act) e una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (art. 27 AI Act). In tal caso lo studio non avvia l’uso senza aver verificato fornitori, obblighi e tempi di applicazione.
La valutazione è rivista quando cambiano fornitore, finalità, categorie di dati o normativa, e comunque in occasione della revisione della policy.
8. Registro dei sistemi AI
Lo studio tiene un registro dei sistemi AI, aggiornato a ogni nuovo strumento o modifica rilevante. Il registro è lo strumento con cui si dimostra quali sistemi sono usati, per quali finalità e con quali cautele (CNDCEC, Guida operativa IA #3, Allegato 3).
Per ogni sistema il registro riporta:
- Nome, versione e fornitore dello strumento, con riferimento al contratto e all’accordo privacy.
- Finalità e processi dello studio in cui è usato, con le attività coinvolte.
- Categorie di dati trattati e base giuridica; eventuale ruolo di responsabile del trattamento del fornitore.
- Luogo del trattamento e, se del caso, trasferimenti fuori dallo SEE con la base giuridica.
- Classificazione del rischio secondo l’AI Act ed esito della valutazione d’impatto, quando richiesta.
- Misure di sicurezza e controlli sull’output; referente interno responsabile.
- Data dell’ultima verifica e data della prossima revisione.
Situazione dichiarata in questa bozza: strumenti assistenti generalisti cloud e AI integrata nei gestionali; dati trattati: dati comuni dei clienti e dati dei dipendenti dei clienti; localizzazione dichiarata: Spazio economico europeo. Queste indicazioni vanno riportate nelle schede del registro e verificate una per una, perché la configurazione effettiva può variare per singolo strumento.
Il registro è tenuto dal referente AI, conservato con la documentazione privacy dello studio ed esibito su richiesta del cliente o dell’autorità. L’uso di uno strumento non iscritto è una violazione della policy.
9. Formazione del personale
I fornitori e chi usa i sistemi AI adottano misure per sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di IA del personale, tenendo conto delle conoscenze, dell’esperienza e del contesto d’uso; la norma non impone un livello specifico di alfabetizzazione (art. 4 AI Act, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744). Il codice deontologico richiede, per il professionista e per i suoi collaboratori, la conoscenza del funzionamento e della tecnologia utilizzata (art. 21, comma 9).
La formazione copre, con esempi tratti dal lavoro dello studio:
- Limiti dei modelli: allucinazioni, errori di calcolo, riferimenti normativi inventati, dipendenza dall’impostazione del prompt.
- Anonimizzazione e minimizzazione prima del prompt, con esercitazioni sui documenti ricorrenti.
- Verifica degli output e tracciabilità del controllo nel fascicolo o nella pratica.
- Rischi di sicurezza: phishing, estensioni non autorizzate, invio di dati a servizi personali, uso di dispositivi non aziendali.
- Obblighi di riservatezza, segreto professionale e informativa al cliente.
- Novità normative e aggiornamenti dei fornitori, con lettura delle modifiche contrattuali.
Lo studio organizza almeno una sessione formativa all’anno e un momento di affiancamento per chi inizia a usare un nuovo strumento; la partecipazione è registrata.
La formazione è documentata (data, contenuti, partecipanti) e conservata con il registro. Chi non ha partecipato alla formazione di base non usa gli strumenti AI per attività con dati dei clienti.
10. Conservazione e segreto professionale
Valgono il segreto professionale (art. 5 D.Lgs. 139/2005) e il dovere di riservatezza (art. 10 codice deontologico), oltre all’obbligo di accertare misure adeguate di sicurezza e riservatezza dei sistemi AI (art. 21, comma 9, lett. b). Gli strumenti AI non riducono questi obblighi e non autorizzano comunicazioni a terzi non necessarie.
- Scritture contabili: conservazione per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 c.c.).
- Documenti e carte di lavoro della revisione legale: conservazione per dieci anni dalla data della relazione (art. 14, comma 6, D.Lgs. 39/2010).
- Prompt, output e tracce di verifica: si conservano solo per il tempo necessario a documentare la lavorazione e comunque non oltre la chiusura della pratica, salvo obblighi specifici.
- Registrazioni audio delle riunioni: eliminate dopo la trascrizione, se non serve conservarle per l’incarico.
- Documenti dei clienti: restituiti o cancellati alla fine dell’incarico secondo le istruzioni ricevute e il contratto.
I dati e gli output restano nei sistemi dello studio, con accesso limitato a chi lavora sulla pratica, cifratura dei supporti e backup verificati. Non si usano account personali, caselle private, chiavette non cifrate o servizi di condivisione non approvati per scambiare documenti con dati dei clienti.
Per i dati dei dipendenti dei clienti i tempi di conservazione seguono le istruzioni del datore di lavoro e gli obblighi previdenziali e fiscali. Alla cessazione dell’incarico i dati sono restituiti o cancellati secondo il contratto, con evidenza della data.
Violazioni e incidenti: perdita, accesso non autorizzato o invio errato di dati sono segnalati subito al referente AI, che contiene l’evento, documenta l’accaduto e valuta la notifica all’autorità di controllo entro 72 ore quando ricorrono i presupposti (art. 33 GDPR), oltre all’informativa agli interessati quando richiesta (art. 34).
11. Revisione periodica
La policy è rivista almeno una volta all’anno e comunque quando cambia la normativa (a partire dalle date di applicazione dell’AI Act e dagli aggiornamenti del codice deontologico), quando entra un nuovo strumento o fornitore, quando cambiano le categorie di dati o la localizzazione, dopo un incidente rilevante e su indicazione dell’Ordine.
Il referente AI, o il titolare negli studi più piccoli, verifica almeno annualmente registro e controlli e aggiorna la policy.
La revisione produce:
- Una nuova versione datata, con l’indicazione delle modifiche rispetto alla precedente.
- L’approvazione del titolare dello studio e la comunicazione a tutto il personale.
- L’archivio delle versioni precedenti con la data di approvazione.
- L’aggiornamento del registro, delle informative ai clienti e dei contratti con i fornitori, se necessario.
L’adozione della policy non esaurisce gli obblighi: restano la nomina dei fornitori ex art. 28, le valutazioni d’impatto, la formazione e la verifica umana di ogni output.
Riferimenti normativi
- Codice deontologico CNDCEC, art. 21, commi 8-10 (modifiche in vigore dal 21 novembre 2025).
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 13 (in vigore dal 10 ottobre 2025).
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), artt. 5, 6, 9, 28, 32, 33, 35-36 e Capo V (artt. 44-49).
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), artt. 4, 5, 26-27 e 50; art. 4 come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744.
- D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, art. 5 (segreto professionale).
- Codice civile, art. 2220 (conservazione delle scritture contabili per dieci anni).
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, art. 14, comma 6 (conservazione dei documenti di revisione per dieci anni).
- ISA Italia 230, par. 8 (documentazione del fascicolo di revisione).
- CNDCEC, Guida operativa di intelligenza artificiale #3, 24 ottobre 2025 (anonimizzazione, tracciabilità, policy, registro dei sistemi AI).
La bozza si aggiorna mentre modifichi le risposte. Copia e download usano il testo completo, non solo la parte visibile nella finestra.
Una policy AI che regge la prova del fascicolo
Uno studio commercialista non ha bisogno di un documento di cento pagine: ha bisogno di regole che un collaboratore possa applicare davanti a un prompt e che un revisore o un cliente possano verificare dopo. Questa bozza parte da cinque risposte — persone, attività, strumenti, dati, localizzazione — e costruisce undici sezioni con lo stesso impianto della guida operativa CNDCEC sull’intelligenza artificiale: scopo, strumenti, dati, verifica umana, informativa, fornitori, valutazione d’impatto, registro, formazione, conservazione, revisione.
Cosa cambia con i dati particolari
Se dichiari di trattare dati ex art. 9 GDPR, la sezione sui dati non resta generica: vieta di inserirli nei prompt cloud, impone di individuare la condizione dell’art. 9, par. 2 applicabile e chiede una valutazione d’impatto scritta prima dell’uso. È la differenza tra una policy che dice «attenzione alla privacy» e una che dice cosa fare quando il caso riguarda un certificato medico o un’iscrizione sindacale.
Cosa cambia con i dati fuori dall’UE
Se il fornitore o un sub-fornitore tratta dati in un Paese terzo, la sezione sui fornitori richiama la decisione di adeguatezza (art. 45 GDPR) o le clausole contrattuali tipo (art. 46, par. 2, lett. c), la valutazione del contesto del trasferimento e il limite delle deroghe dell’art. 49. Il registro dei sistemi AI include il luogo del trattamento: senza questa traccia, la verifica contrattuale si perde al primo cambio di sub-fornitore.
Il quadro normativo in breve
- Codice deontologico, art. 21, commi 8-10 (in vigore dal 21 novembre 2025): AI solo per attività strumentali e di supporto, prevalenza del lavoro intellettuale, divieto di sostituire la valutazione di fatti e norme, responsabilità piena del professionista, verifica di fonti e dati, nessuna esimente, comunicazione al cliente.
- Legge 132/2025, art. 13: stessi principi per le professioni intellettuali e comunicazione al cliente con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
- AI Act, art. 4 (come modificato dal Regolamento UE 2026/1744): chi usa sistemi AI adotta misure per sostenere l’alfabetizzazione del personale, senza un livello specifico imposto.
- GDPR: minimizzazione e base giuridica (artt. 5-6), dati particolari (art. 9), responsabile del trattamento (art. 28), sicurezza (art. 32), valutazione d’impatto (art. 35), trasferimenti (Capo V).
Cosa questa bozza non fa
Non è un parere legale, non firma la nomina del fornitore ex art. 28, non sostituisce la DPIA né la valutazione dei rischi, non certifica la conformità allo studio e non decide se un sistema è ad alto rischio ai sensi dell’AI Act. Sono passaggi che richiedono i contratti, la configurazione reale degli strumenti e una persona che risponde di quello che firma. La bozza serve a partire dall’ossatura giusta e a non dimenticare le sezioni che contano.
Come usarla
Compila il wizard, genera il testo, adattalo con i nomi reali di strumenti e fornitori, fai verificare le parti privacy al consulente dello studio, approva la versione con il titolare e forma il personale prima del primo uso. Per il contesto operativo leggi AI per commercialisti: cosa si automatizza nello studio; se vuoi tenere i dati sul computer dello studio, la guida AI locale per lo studio spiega modelli, requisiti e limiti.
Prima di adottare la policy
La policy AI è obbligatoria per uno studio commercialista?
Non esiste un obbligo generale di adottare una policy scritta. Dal 21 novembre 2025, però, l’art. 21, commi 8-10, del codice deontologico CNDCEC pone condizioni precise all’uso dell’AI, la legge 132/2025 (art. 13) chiede di comunicare al cliente i sistemi usati e il GDPR richiede misure e documentazione (artt. 5, 24, 28 e 35). La guida operativa CNDCEC sull’IA propone policy, assessment iniziale e registro dei sistemi come strumenti di governance: la bozza li mette in ordine.
Posso usare un assistente AI cloud con i dati dei clienti?
Solo con le cautele giuste: account dello studio, contratto che escluda l’addestramento sui dati conferiti, localizzazione verificata, minimizzazione e anonimizzazione prima del prompt. I dati particolari ex art. 9 GDPR (salute, convinzioni religiose, appartenenza sindacale, dati biometrici) non si inseriscono nei prompt cloud. Se il fornitore non offre queste garanzie, usa un modello in locale o rinuncia all’AI per quella lavorazione.
Cosa devo comunicare al cliente sull’uso dell’AI?
I sistemi utilizzati e le cautele adottate, con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, anche nella documentazione prodotta (art. 21, comma 10, codice deontologico; art. 13, comma 2, legge 132/2025). Non serve consegnare i prompt, ma il cliente deve sapere che l’output è stato verificato e sottoscritto da un professionista. Se cambiano fornitori o finalità, aggiorna l’informativa privacy.
Quando serve la valutazione d’impatto (DPIA)?
Quando un trattamento, per natura, ambito o finalità, può presentare un rischio elevato per i diritti delle persone, soprattutto se usa nuove tecnologie (art. 35, par. 1, GDPR). L’art. 35, par. 3, indica tre casi tipici, tra cui il trattamento su larga scala di dati particolari. Con dati ex art. 9 la DPIA è di norma necessaria; se i dati sono dei dipendenti dei clienti, va coordinata con il datore di lavoro titolare.
L’AI può preparare un parere, un bilancio o un dichiarativo?
Può preparare una bozza, non sostituire la prestazione. L’AI è ammessa esclusivamente per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale: è vietato usarli per sostituire la valutazione o interpretazione di fatti e norme (art. 21, comma 8, codice deontologico; art. 13, comma 1, legge 132/2025). Il professionista verifica fonti, dati e calcoli e assume piena responsabilità; il ricorso all’AI non è mai esimente.
Ogni quanto va aggiornata la policy?
Almeno una volta all’anno e ogni volta che cambia qualcosa di rilevante: nuova normativa o nuove date di applicazione dell’AI Act, nuovo strumento o fornitore, cambio di localizzazione dei dati, incidente, nuove categorie di dati. Ogni versione va datata, approvata dal titolare e comunicata al personale; il registro dei sistemi AI si aggiorna contestualmente.
La policy è l’inizio: poi servono strumenti e formazione.
Se vuoi capire quali automazioni hanno senso nel tuo studio, come impostare il registro e come formare il personale, partiamo da una call. Ti diciamo cosa è incluso nell’incarico e cosa resta a carico dello studio.
Verifica dei fornitori
Contratti, localizzazione, sub-responsabili.
Dati e anonimizzazione
Regole operative per i prompt e i fascicoli.
Formazione del personale
Percorsi finanziabili con i fondi interprofessionali.